Incarichi
LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
La consulenza tecnica rappresenta uno dei possibili ambiti di lavoro dell’assistente sociale libero professionista, può essere di parte (C.T.P.) oppure d’ufficio (C.T.U.), viene esercitata nell’ambito del giudizio civile. È regolamentata dagli art. 61-64 e 191-200 (C.T.U.) e 201 (C.T.P.) del Codice di Procedura Civile.
Nel giudizio penale, analogamente, è prevista la C.T.P. (artt. 225-226, 230. 233, 359-360, 501-502, 510 del Codice di Procedura Penale); quando c’è invece la nomina del Giudice prende il nome di perizia (artt. 220-229, 231-232, 501-502 del Codice di Procedura Penale).
Il C.T.U., o Perito, assume un ruolo all’interno del processo civile o penale, per parte di esso o per l’intero iter, sulla base del mandato commissionato dal Giudice, che concerne la ricostruzione di particolari situazioni o eventi, per la quale sono necessarie conoscenze teoriche e competenze professionali di cui il Giudice non dispone.
INFO DOMANDA
Documenti:
Consulenti tecnici del giudice – Disposizioni attuative CPC
Consullenti tecnici del giudice – CPC